La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, numero 120, ed istituita con Decreto del Presidente della Repubblica, numero 299, dell'8 settembre 2000, sostituisce integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale ed è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza.
E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie.
Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l'Ufficio Elettorale comunale e le Delegazioni Anagrafiche decentrate, osservano degli orari prolungati per tutta la durata delle operazioni elettorali.
La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.
Esauriti i diciotto spazi a disposizione, su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale.
Residenti
La consegna è eseguita a cura del Comune, in busta chiusa, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita all'Ufficio Elettorale.
Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di documento di identità in corso di validità.
E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio competente muniti di: proprio documento di identità, di quello degli interessati, o fotocopia, di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati.
Elettori AIRE (Anagrafi dei cittadini Italiani Residenti all'Estero)
Gli elettori residenti all'estero potranno ritirare la Tessera elettorale presso l'Ufficio elettorale in occasione della prima consultazione o comunque potranno eseguire tale operazione, se non ancora in possesso della Tessera elettorale, in ogni consultazione elettorale, fermo restando l'invio della cartolina-avviso da parte del Comune stesso.
E' indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni.
Diciottenni
I giovani iscritti che raggiungeranno la maggiore età (18° anno) entro il giorno fissato per le elezioni riceveranno a domicilio la Tessera elettorale.
Degenti in ospedali e case di cura
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell'attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l'autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
Detenuti nelle case circondariali
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell'attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l'autorizzazione a votare nel luogo di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia
La legge 6 febbraio 1996, numero 52 e il Decreto Legislativo 12 aprile 1996, numero 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell'UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo.
Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l'iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all'Ufficio Elettorale del Comune di residenza.
L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione su apposito modello, da parte dell'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.
Esercizio del voto
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto l´elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.
L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data della votazione e del bollo della sezione sulla Tessera elettorale, nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della Tessera elettorale sul registro previsto per le operazioni dei seggi.
Cosa fare se...
In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale previa compilazione di una apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio Elettorale e restituzione dell'originale deteriorato.
In caso di smarrimento, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da una dichiarazione di smarrimento, o da denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza.
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.
Requisiti
Essere cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
Costi
Il servizio è gratuito: la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti.
Normativa
- Testo Unico 20 marzo 1967, numero 223, recante ''Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali''.
- Legge 25 maggio 1970, numero 147, recante ''Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo''.
- Testo Unico 30 marzo 1957, numero 361, recante ''Norme per la elezione della Camera dei Deputati''.
- Legge 17 febbraio 1968, numero 108, recante ''Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale''.
- Testo Unico 16 maggio 1960, numero 570, recante ''Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali''.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, numero 299, recante ''Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13, della legge 30 aprile 1999, numero 120''.
Incaricato
Ufficiale Elettorale
Tempi complessivi
Immediata
Note
I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della Unione Europea, essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.