Normativa:
- Art. 30 DPR n. 380/01 e s.m.i.
- DPR n. 445/00
- Leggi regionali - Strumenti urbanistici - Regolamento edilizio
Certificato di destinazione urbanistica “CDU”
Il documento contiene tutte le prescrizioni urbanistiche relative ad un’area o un immobile, così come previsto dal Piano Regolatore Generale e da altri atti comunali, (es.: zona agricola, edificabile, inedificabile, area destinata a verde, a viabilità, destinazione d’uso, ecc.).
La situazione giuridica attestata nel certificato rilasciato è quindi il risultato di provvedimenti adottati precedentemente, ed in vigore nel momento storico della richiesta, ovvero dalla data del rilascio.
Quando è necessario il “CDU”
La certificazione, che rappresenta il contenuto di atti pubblici preesistenti deve essere allegata agli atti da costituirsi tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando tali terreni non costituiscano pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano e purché la loro superficie complessiva sia maggiore di 5.000 metri quadrati.
Quando NON è necessario il “CDU”
La normativa relativa al rilascio del “CDU” non trova applicazione quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
Ufficio e dirigente che rilascia il “CDU”
In base alla normativa vigente spetta al dirigente incaricato (dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della funzione), in qualità di pubblico ufficiale, rilasciarlo. (Il Sindaco o l’assessore, non hanno competenza al riguardo, ad eccezione nei comuni con meno di 5000 abitanti, in assenza di personale idoneo).
Tempo di rilascio del “CDU”
Il dirigente, dalla data di presentazione della richiesta regolarmente protocollata, ha tempo 30 giorni per il rilascio.
Il periodo può essere interrotto per la richiesta di atti o elementi integrativi.
Mancato rilascio del “CDU” da parte dello Sportello unico per l’edilizia
Nel caso di mancato, rilascio, per qualsiasi motivo, del “CDU” nel termine previsto, il certificato può essere sostituito da una auto dichiarazione dei soggetti interessati, attestante:
- L’avvenuta presentazione della domanda.
- La destinazione urbanistica dei terreni, secondo gli strumenti urbanistici.
(La procedura è indicata puntualmente nell’art. 30 del DPR n. 380/01, o legge regionale).
Validità e decadenza del “CDU”
Il certificato rilasciato per legge è soggetto a:
Validità
- Per anni uno dalla data di rilascio.
Decadenza
- Se a certificato rilasciato, nel frattempo, sono state modificate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, riguardanti nello specifico l’area oggetto dell’istanza.
Soggetto che ha titolo per richiedere il “CDU”
Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati (persone fisiche o giuridiche) a richiedere il “CDU”:
- Il proprietario del suolo, comproprietario, eredi.
- Il titolare del diritto di superficie.
- Il titolare di diritto reale.
- Tecnico o persona delegata, nelle forme di legge.
e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa e indicati dal regolamento edilizio.
Motivazioni per richiedere il “CDU”
Il certificato può essere richiesto per tre specifici motivi:
- Per la stipula di un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno, che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie,
- Per la stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito nel nuovo Catasto edilizio urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 mq;
- Per la stipula di un atto pubblico avente ad oggetto trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali già esistenti, relativi a terreni.
Più semplicemente:
-
- Conoscenza, per eventuale transazione economica
- Stipula di rogito notarile di trasferimento
- Dichiarazione di successione
- Ecc.
Dove presentare la richiesta del “CDU”
La richiesta deve essere presentata a mezzo PEC o consegnata a amano all'ufficio protocollo, utilizzando l'apposito stampato comunale e allegando la documentazione di legge.
Documentazione da allegare alla richiesta del “CDU” (Vedere moddelo di richiesta CDU allegato)
Istruttoria del responsabile del procedimento - Richiesta di ulteriore documentazione
Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per il rilascio, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.
In questo caso il rilascio del “CDU” può essere ritardato in attesa del reperimento degli atti mancanti. (Nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 241/90):
- Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta
Nel procedimento relativo al rilascio del “CDU”, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
- Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- Tale comunicazione interrompe i termini per completare il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
- Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
- Rilascio del “CDU” on line
Il “CDU” può essere rilasciato, nel caso di richiesta telematica on line, firmato digitalmente dal Dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) sulla casella posta elettronica indicata nella richiesta, previo pagamento di quanto dovuto.
- Rilascio del “CDU” in forma cartacea
Nel caso di richiesta cartacea, la consegna avverrà attraverso stampati e moduli della pubblica amministrazione, sempre previo pagamento di quanto dovuto.
Nullità degli atti negoziali senza la presentazione del “CDU”
Gli atti negoziali giuridici tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari, ove agli atti stessi non sia allegato il “CDU”, contenente le prescrizioni urbanistiche, con i vincoli di tutela riguardanti l’area interessata. (Significa che non sono mai nati, non sono mai esistiti, ovvero non sono annullabili)
Possibilità di confermare i dati del “CDU” (sanatoria)
Gli atti negoziali giuridici tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni ai quali non sia stato allegato il “CDU”, o non contengano la dichiarazione, che non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate alla data in cui è stato stipulato l’atto da confermare (sanare) o contenente l’omissione.
Il “CDU” non vale per la pubblica amministrazione
Non è previsto dalla legge che Il “CDU” possa essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione.
Lo stesso deve riportare la dicitura: “Il “CDU” non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Gli interessati hanno la possibilità di sostituire Il “CDU” medesimo con una dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi di legge. (DPR 445/00).