GLI ELETTORI CHE PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE SI TROVINO TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO per un periodo di almeno TRE MESI, nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - PREVIA ESPRESSA OPZIONE valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/2001).
COME ESPRIMERE L'OPZIONE: LA COMPILAZIONE DEL MODULO Gli elettori interessati, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Dualchi, che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione devono: compilare in ogni sua parte l'apposito modulo (disponibile nella sezione allegati) in cui devono essere contenute: - l'indicazione dell'indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale; - la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 459/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 2. allegare al modulo un valido documento di identità dell'elettore
COME FAR PERVENIRE IL MODULO AL COMUNE DI DUALCHI Gli elettori potranno far pervenire al Comune di Dualchi il suddetto modulo, compilato in ogni sua parte, tramite uno dei seguenti modi:
1. posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Elettorale del Comune di Dualchi , Via G. Parini n. 1 - 07010 DUALCHI;
2. posta elettronica certificata (pec): protocollo@pec.comune.dualchi.ss.it ;
3. mail: demografici @comune.dualchi.gov.it;
4. consegna a mano anche da persona diversa dall'interessato.
I TERMINI PER ESPRIMERE L'OPZIONE TRAMITE L'INVIO DEL MODULO: L'opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro i trentadue giorni antecedenti la data di svolgimento delle consultazioni elettorali, ossia entro mercoledì 31 gennaio 2018 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine).
AVVERTENZE IMPORTANTI Per votare all'estero, l'elettore deve dimorare all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione.
La domanda si intende VALIDAMENTE PRODOTTA nel caso in cui l'elettore dichiara tale circostanza
ANCHE SE NON SI TROVA GIA' ALL'ESTERO AL MOMENTO IN CUI EFFETTUA LA DOMANDA, PURCHE' IL PERIODO PREVISTO E DICHIARATO DI TEMPORANEA DIMORA COMPRENDA LA DATA STABILITA PER LA VOTAZIONE. Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis). L'elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell'art. 20 suddetto, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell'Interno. Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 ( Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all'estero per missioni internazionali ) e comma 6 ( dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi ). Per tali elettori si rinvia all'Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero