La separazione personale dei coniugi è regolamentata dalle norme del Codice Civile (articoli 150 e seguenti), dal Codice di Procedura Civile e da una serie di norme speciali.
La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Altri effetti, invece, residuano, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).
Oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. E' possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, ''rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole'' (Codice Civile, articolo 151, comma 1).
La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (Codice Civile, articolo 154).
Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza, per rilasciare un'apposita dichiarazione.
Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro).
La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.
A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:
- le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune e i diritti successori;
- il diritto al mantenimento per l'ex coniuge;
- il diritto agli alimenti per l'ex coniuge;
- l'assegnazione della casa familiare;
- l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento.
La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.
Con la separazione consensuale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso, che in quasi tutti i tribunali può anche avvenire senza l'assistenza di un avvocato.
All'udienza che sarà fissata dinanzi al presidente del tribunale, i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il presidente del tribunale può adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti. E' da questa data che decorre il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio.
Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il tribunale dispone con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione.
Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
Alla separazione giudiziale si ricorre nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non può pertanto raggiungersi un accordo per una separazione consensuale. La separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi.
In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, eccetera), da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto. Nel caso in cui l'addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.
La prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale ed avviene con le stesse modalità della separazione consensuale.
Anche per il caso di separazione giudiziale, il presidente del tribunale può, in questa fase, adottare i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole. Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
E' pure riconosciuta la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva, già in conseguenza alla prima udienza, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere solo gli aspetti controversi. Ciò permette di poter richiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie.
Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario, e deve avviarsi una nuova procedura.
Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
Trascrizione in Stato Civile
Ricevuta la sentenza, l'Ufficio di Stato Civile ha il compito di accertare e verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e, successivamente, procede alla trascrizione ed annotazione nei pubblici registri. Lo stesso dicasi per le sentenze straniere (Riforma del diritto internazionale Privato, Legge 31.5.1995, numero 218).
Requisiti
I coniugi devono avere la volontà di separarsi legalmente.
Costi
Non sono previsti costi, perché la trascrizione su Stato civile avviene d’ufficio.
Normativa
- Legge numero 898 del 1 dicembre 1970 e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica numero 396, del 3 novembre 2000, ''Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge numero 127/1997; articolo 63 e articolo 69;
- Legge numero 218, del 30 maggio 1995, ''Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato'';
- Codice Civile, articoli dal 149 al 158;
- Legge 31 maggio 1995, numero 218, articoli dal 31 al 32, ''Riforma del sistema italiano di diritto internazionale''.
Documenti da presentare
I coniugi che vogliono procedere congiuntamente, debbono presentare alla Cancelleria del Tribunale un ricorso, in carta semplice, nel quale chiedono di comparire davanti al Presidente del Tribunale per ottenere il decreto di omologazione della loro separazione.
Incaricato
Ufficiale di Stato Civile
Tempi complessivi
La separazione ha efficacia dal momento in cui viene omologata dal Tribunale.