Assegno di maternità

Data di pubblicazione:
13 Dicembre 2018

L'assegno di maternità (articolo 66, Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, di € 288,75 per un totale di € 1.443,73 pagati in una unica soluzione dall'INPS di competenza, previa concessione da parte del Comune di residenza.

Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità, a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.

Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, possono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore, se italiano, non deve superare i sei anni d'età; se è straniero, non deve superare la maggiore età.

Occorre, inoltre, possedere determinati requisiti di reddito: l'indicatore della Situazione Economica (ISE) deve essere inferiore a un valore stabilito (per il 2006, per un nucleo familiare di tre persone, il reddito non deve essere superiore a € 30.099,59) .
Per nuclei familiari di diversa composizione il limite dell'ISE è ricalcolato sulla base di apposita scala di equivalenza.

Qualora le madri lavoratrici godano di un'indennità di maternità, corrisposta dagli enti previdenziali, inferiore ad € 288,75 mensili, potranno richiedere un assegno di maternità il cui importo sarà decurtato di tale indennità.

L'assegno di maternità dello Stato (comma 8, articolo 49, Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall'articolo 66 della Legge 448/98.

Requisiti

Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.

Costi

Non è previsto alcun costo; la domanda si presenta in carta semplice.

Normativa

Legge 448/98.

Documenti da presentare

Nella dichiarazione sostitutiva unica devono essere autocertificati, per tutti i componenti del nucleo familiare:

  • i dati personali;
  • i codici fiscali;
  • le attività;
  • i redditi dichiarati ai fini IRPEF per l'anno precedente;
  • la situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare) e la quota capitale residua del mutuo al 31/12 anno precedente;
  • gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone d'affitto pagato nell'anno precedente.

Termini per la presentazione

La richiesta deve essere effettuata entro sei mesi dalla data del parto o dalla data d'ingresso del minore nella famiglia anagrafica a seguito di adozione.

Incaricato

Ufficio Servizi sociali

Tempi complessivi

Trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

Documenti allegati

Ultimo aggiornamento

Giovedi 13 Dicembre 2018