All'atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi, possono effettuare la scelta del regime patrimoniale, questo determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale:
Comunione legale
E' il regime patrimoniale dei beni, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso.
Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%.
Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell'articolo 179 del Codice Civile.
Separazione dei beni
Comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva.
Nota bene: per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio, per la stipulazione di un'apposita convenzione.
La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, ai fini dell'annotazione sull'atto di matrimonio; questo perché la legge italiana subordina la scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale (ad esempio, costituzione fondo patrimoniale, comunione convenzionale), ad apposita annotazione, da riportare sull'atto di matrimonio.
Del pari, gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale vengono annotati sull'atto di matrimonio, sulla base di apposita comunione inviata dal Tribunale (ad esempio, sentenza di separazione personale sentenza di ''divorzio'').
Gli effetti rispetto ai terzi, si producono solamente dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio.
Qualora sia necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi, occorre peraltro richiedere un estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio, che riporta le annotazioni suddette, con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni.
Il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio
Matrimonio
La dichiarazione è resa all'ufficiale dello stato civile celebrante. Può riguardare la scelta di regime della separazione dei beni (Codice Civile, articolo 162), oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali, secondo i criteri individuati dalla legge 218/1995, articolo 30, comma 1.
Matrimonio religioso
La dichiarazione è resa al ministro di culto celebrante. In mancanza di alcuna dichiarazione, il regime a cui sono sottoposti, per legge, i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni (Codice Civile, articolo 159).
Resta salva comunque la possibilità di stipulare convenzione matrimoniale con atto notarile in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso è il notaio che trasmette l'atto al Comune, per l'annotazione nell'atto di matrimonio).
Requisiti
Non sono previsti particolari requisiti.
Costi
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Normativa
- Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale numero 66, del 20 marzo 2001, ''Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici'';
- Decreto del Presidente della Repubblica numero 396, del 3 novembre 2000, ''Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, numero 127'' e circolari integrative;
- Codice Civile, articoli da150 a 230, cosi come modificati dalla Legge 19.5.1975, numero 151 (Riforma del Diritto di famiglia).
Incaricato
Ufficiale di Stato Civile