Matrimoni concordatari o altri culti ammessi

Data di pubblicazione:
13 Dicembre 2018

Il matrimonio religioso è basato sull'indissolubilità, sulla procreazione e sull'obbligo di educare i figli all'interno della comunità cristiana.

Un divorziato, se non dopo aver ottenuto l'annullamento del precedente legame tramite la Sacra Rota, non può contrarre matrimonio, secondo il rito cattolico, così come la suora o il sacerdote, che abbiano preso i voti, ed il fedele appartenente ad un'altra religione, se non hanno ricevuto una speciale dispensa dalla Santa Sede; pena l'illiceità, la scomunica o l'invalidazione.

Gli impedimenti alla celebrazione del rito religioso, oltre alle proibizioni che le leggi dello Stato contemplano si dividono in impedimenti e dirimenti.

Gli impedimenti rendono il matrimonio illecito quali la parentela legale, la religione mista (tra un cattolico ed un eretico o scismatico) e il voto religioso semplice.

I dirimenti rendono il matrimonio invalido oltre che illecito e sono: l'età, l'impotenza, un vincolo matrimoniale precedente, la disparità di culto (fra cattolici e fedeli di religioni non cristiane), la condizione di sacerdozio, la consanguineità, il ratto o il delitto, la cognazione legale (parentela che si acquisisce per adozione).

Al parroco si può chiedere la dispensa, in alcuni casi, per ottenere l'autorizzazione al matrimonio religioso.

Al giorno d'oggi un'impedimento comune è quello della disparità di culto; in genere, è sufficiente che gli sposi s'impegnino ad educare i figli secondo la religione cattolica, per poter ottenere l'autorizzazione.

Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano), possono essere celebrati separatamente. Solitamente, però, si celebra un unico matrimonio concordatario, che viene celebrato dal parroco, ma che ha effetti anche per l'ordinamento italiano; è necessario che i nubendi si rechino preventivamente dal Parroco del Comune di residenza di uno degli sposi, essendo prescritta dalla normativa concordataria la richiesta di pubblicazione anche da parte di quest'ultimo.
All'atto della richiesta è opportuno altresì indicare l'esistenza di eventuali figli naturali che si vogliano riconoscere col matrimonio, al fine di consentire l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.

Nel caso di matrimonio concordatario, il riconoscimento può essere ricevuto direttamente dal ministro di culto celebrante.

Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti non cattolici riconosciuti dalla Stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo Stato italiano ed altre confessioni religiose.

Trascrizione

In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio all'ufficio protocollo del Comune.

Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.

La trascrizione può essere fatta anche più tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge. A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.

Requisiti

Coloro che intendono celebrare il matrimonio religioso, secondo il culto cattolico, o uno degli altri culti riconosciuti dallo Stato italiano, devono preventivamente munirsi di richiesta di pubblicazione del parroco o equivalente ministro di culto, tranne che per i seguenti culti: Chiesa valdese, Comunità israelitica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.B.I. (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), C.E.L.I. (Chiesa Evangelica Luterana in Italia), per i quali è sufficiente la richiesta scritta degli interessati.

Costi

Non è previsto alcun costo.

Normativa

  • Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale numero 66 del 20 marzo 2001 ''Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici''.
  • Decreto del Presidente della Repubblica nume 396 del 3 novembre 2000 ''Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' e circolari integrative.
  • Legge numero 449 dell'11 agosto 1984 ''Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese''.
  • Legge numero 516 del 22 novembre 1988 ''Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno''.
  • Legge numero 101 dell'8 marzo 1989 ''Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane''.
  • Regio Decreto numero 289 del 28 febbraio 1930 ''Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, numero 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato''.
  • Regio Decreto numero 847 del 27 maggio 1929 ''Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11/2/29 tra la Santa Sede e l'Italia''.
  • Codice Civile, articolo 84 e seguenti.
  • Circolare Miacel numero 2/2001.
  • Circolare Miacel numero 17/2001.

Documenti da presentare

Gli sposi devono presentare, almeno una settimana prima del matrimonio, le generalità dei testimoni presenti alla celebrazione, e la scelta del regime patrimoniale dei beni.

Incaricato

Ufficiale di stato civile

Tempi complessivi

Il matrimonio civile viene fissato previo appuntamento con l’ufficiale di stato civile.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 13 Dicembre 2018