La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile. Nel giorno stabilito, l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella Casa Comunale, alla presenza di due testimoni, anche parenti, più l'interprete nel caso che gli sposi, cittadini stranieri, non conoscano la lingua italiana. I matrimoni vengono celebrati in orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile.
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.
Nel caso di matrimonio per delega, possono contrarre matrimonio, coloro che siano in possesso di delega rilasciata dal Comune o dall'Autorità Consolare che ha effettuato la pubblicazione.
Qualora si intenda celebrare il matrimonio civile in altro Comune, deve essere presentata, all'Ufficiale di Stato Civile, apposita domanda con richiesta motivata, indirizzata al Sindaco.
Nel caso di nubendi residenti in altro Comune o all'estero che intendano celebrare matrimonio civile nel Comune, uno di essi dovrà presentarsi all'Ufficio Stato Civile di questo Comune, almeno 15 giorni prima della data stabilita per il matrimonio, con la delega del Comune o dell'Autorità Consolare ove sono state affisse le pubblicazioni.
Qualora i nubendi, od uno di essi, siano impossibilitati a recarsi presso la Casa Comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario nel luogo in cui si trovano gli sposi, per celebrarne il matrimonio. In questo caso, occorrono quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all'Ufficio Stato Civile.
Requisiti
Deve essere ottenuto il compimento delle pubblicazioni senza opposizione.Costi
Non è previsto alcune costo.Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica numero 396 del 3 novembre 2000: ''Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, numero 127'';
- Codice Civile articolo 99 e seguenti ed articolo 106 e seguenti.