L'Autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo. Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
Certificazione Anagrafica
L'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 445/2000 ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrative'', prevede gli stati, le qualità personali e fatti per i quali si può ricorrere all'autocertificazione:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- posizione obblighi militari;
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- esami sostenuti;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Tutte le dichiarazioni hanno validità sei mesi, tranne quelle relative:
- al luogo e alla data di nascita;
- alla nascita del figlio;
- al decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- al titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
- al titolo di studio o alla qualifica professionale posseduta;
- al codice fiscale o alla partita IVA;
- allo stato di disoccupazione;
- alla qualità di pensionato e/o categoria di pensione.
Per l'autocertificazione può essere utilizzato un modulo prestampato o un semplice foglio senza autenticazione della firma.
Atti Notori
Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000). Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente addetto (articolo 38, Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000).
Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (articolo 47, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (articolo 19, Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000).
Per l'autocertificazione può essere utilizzato un modulo prestampato o un semplice foglio senza autenticazione della firma.
Attenzione: l'autentica della firma non serve se la dichiarazione è inserita, richiamata o collegata ad una domanda e potrà essere firmata di fronte al funzionario competente a riceverla oppure spedita con allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Requisiti
Essere cittadini Italiani.
Costi
Nessuno
Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica, numero 445 del 2000.
Incaricato
Ufficiale d'Anagrafe
Tempi complessivi
Immediata